Sez. L, Sentenza n. 4623 del 05/09/1985 (Rv. 442085 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONE DI REGRESSO EX ART. 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PRESCRIZIONI TRIENNALI - DECORRENZA - PRINCIPIO GENERALE DELL'INTERRUZIONE EX ART. 2943 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONE DI REGRESSO EX ART. 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PRESCRIZIONI TRIENNALI - DECORRENZA - PRINCIPIO GENERALE DELL'INTERRUZIONE EX ART. 2943 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'Azione di regresso dell'i.N.A.I.L., prevista dall'art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è soggetta a prescrizione triennale a norma dell'art. 112 del citato d.P.R. con decorso dalla sentenza penale sul fatto-reato dal quale l'infortunio è derivato tanto nel caso di sentenza di condanna, quanto nel caso di sentenza di proscioglimento per morte dell'imputato, per amnistia o per prescrizione. Anche detta prescrizione è suscettibile di interruzione a norma degli artt. 2943 e segg. cod. civ., non potendosi attribuire all'inciso "in ogni caso" contenuto nell'ultimo comma dell'art. 112 del citato d.P.R. una portata derogativa alla applicabilità del principio generale dell'interruzione della prescrizione. (V 1931/84, mass n 434011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)