Sez. U, Sentenza n. 111 del 20/01/1970 (Rv. 344836 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - IRREGOLARE NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI COMPARIZIONE - NULLITA - IMPUGNAZIONI - NECESSITA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - IRREGOLARE NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI COMPARIZIONE - NULLITA - IMPUGNAZIONI - NECESSITA.*
Nei procedimenti innanzi le commissioni tributarie l'irregolare notificazione dell'avviso di comparizione personale del contribuente da luogo a nullita, non a inesistenza giuridica dell'atto e di tutti quelli successivi. Ne consegue che la nullita della decisione della commissione distrettuale puo essere fatta valere, ai sensi dell'art 29 del DL 7 aprile, 1936, n 1639, solo in Sede di appello innanzi la commissione provinciale.*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)