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Sez. 1, Sentenza n. 2283 del 29/07/1974 (Rv. 370660 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - NULLITA DELLA DECISIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE - AZIONE DEL COMUNE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DEDUCIBILITA DI DETTA NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370660-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - NULLITA DELLA DECISIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE - AZIONE DEL COMUNE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DEDUCIBILITA DI DETTA NULLITA - ESCLUSIONE.*

Poiche le commissioni tributarie hanno carattere giurisdizionale, vale per le loro decisioni il principio dell'art 161 cod proc civ secondo cui le nullita debbono essere fatte valere mediante le impugnazioni, e la mancata impugnazione della decisione per un preteso motivo di nullita comporta la sanatoria di quest'ultima, salvo che non si verta in un caso di inesistenza della decisione per mancata sottoscrizione di essa. Pertanto, adito il giudice ordinario in una vertenza riguardante tasse di occupazione di suolo pubblico, non puo il comune attore far valere una pretesa nullita delle previe decisioni della commissione comunale e della gpa, deducendo un asserito difetto di legittimazione dei dipendenti dell'ente soggetto al tributo, che abbiano a suo tempo sottoscritto il ricorso alla commissione predetta, se tale asserito vizio non sia stato dedotto mediante impugnazione della decisione di quest'ultima e non sia stato rilevato d'ufficio dalla commissione stessa o dalla gpa. Ne, trattandosi di vizio attinente non al procedimento accertativo dell'imposta da parte dell'amministrazione, bensi al procedimento avanti una commissione tributaria, la nullita puo essere dedotta avanti il giudice ordinario. (V 641'70, mass n 345816; 111'70, mass n 344836).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)