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Sez. L, Sentenza n. 2989 del 13/05/1982 (Rv. 420901 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - VALORE DELLE SINGOLE CAUSE - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALLA PARTE DEL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE PER CIASCUNA DOMANDA - NECESSITÀ - UNICITÀ DELLA NORMA COLLETTIVA DEDOTTA COME OGGETTO NELLE VARIE DOMANDE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420901-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - VALORE DELLE SINGOLE CAUSE - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALLA PARTE DEL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE PER CIASCUNA DOMANDA - NECESSITÀ - UNICITÀ DELLA NORMA COLLETTIVA DEDOTTA COME OGGETTO NELLE VARIE DOMANDE - ININFLUENZA.*

Il valore delle cause separatamente proposte da più lavoratori e poi riunite ai sensi dell'art. 151 disp. Att. Cod. proc. civ. va individuato con riferimento alla parte del rapporto che, per ciascuna domanda, è in contestazione, restando le cause riunite ed i relativi rapporti processuali sempre distinti nonostante la riunione, ed essendo irrilevante la circostanza che tutte abbiano ad oggetto prestazioni previste dalla medesima norma di un contratto collettivo, in quanto questa non è la fonte diretta di una obbligazione riguardante più parti, bensì la regola alla quale le parti stesse - se soggette all'efficacia di tale contratto - devono uniformare il regolamento negoziale individuale dal quale poi nasce il singolo rapporto controverso. (V 2946/80, mass n 406689; (V 2313/79, mass n 398654).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)