Sez. U, Sentenza n. 2313 del 24/04/1979 (Rv. 398654 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - AVENTE INCIDENZA SU UNA PLURALITA DI POSIZIONI SOGGETTIVE RELATIVE AL MEDESIMO BENE ESPROPRIATO - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO PER VIZIO ATTINENTE ALLA DICHIARAZIONE DI PU - OPERATIVITA NEI CONFRONTI DI TUTTI I TITOLARI DELLE PREDETTE POSIZIONI SOGGETTIVE, ANCHE SE RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - AVENTE INCIDENZA SU UNA PLURALITA DI POSIZIONI SOGGETTIVE RELATIVE AL MEDESIMO BENE ESPROPRIATO - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO PER VIZIO ATTINENTE ALLA DICHIARAZIONE DI PU - OPERATIVITA NEI CONFRONTI DI TUTTI I TITOLARI DELLE PREDETTE POSIZIONI SOGGETTIVE, ANCHE SE RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO.*
Con riguardo all'atto amministrativo, con pluralita di destinatari, che non possa essere concettualmente scisso in autonome e distinte Disposizioni, ma risulti indivisibile, in quanto espressione di una unica volonta della pa diretta a provvedere nei confronti di piu soggetti, considerati come componenti di un gruppo unitario, il giudicato di annullamento, per motivo attinente all'atto stesso nella sua interezza, produce effetto verso tutti gli interessati, abbiano partecipato o meno al giudizio. Pertanto, in ipotesi di decreto di espropriazione, che incida su una pluralita di posizioni soggettive confluenti sul medesimo bene espropriato, e, quindi, fra loro inscindibilmente collegate (nella specie, diritto di proprieta dell'ente concedente e diritto di godimento dell'assegnatario di terreno di riforma fondiaria), il passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento del decreto medesimo, resa dal consiglio di stato per vizio attinente alla dichiarazione di pubblica utilita posta a base del provvedimento ablatorio, e operante pure nei confronti del titolare di una di quelle posizioni, che non abbia assunto la qualita di parte nel relativo procedimento.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)