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Sez. 2, Sentenza n. 9839 del 21/05/1982 Ud. (dep. 23/10/1982) Rv. 155769 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - IMPEDIMENTO IMPUTABILE ALLA CONDOTTA DELL'IMPUTATO - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155769-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - IMPEDIMENTO IMPUTABILE ALLA CONDOTTA DELL'IMPUTATO - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

È legittima la celebrazione del giudizio in contumacia dello imputato, detenuto in luogo diverso e lontano dalla Sede ove si svolge il processo, allorché la causa di impossibilità a comparire sia imputabile alla condotta dello stesso imputato detenuto che dopo aver rinunciato a comparire abbia revocato la rinuncia quando ormai non era più possibile la tempestiva traduzione alla Sede dell'ufficio procedente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)