Sez. 1, Sentenza n. 3634 del 20/01/1983 Ud. (dep. 26/04/1983) Rv. 158638 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - IMPEDIMENTO RICONOSCIUTO INSUSSISTENTE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - IMPEDIMENTO RICONOSCIUTO INSUSSISTENTE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Nei riguardi dell'imputato detenuto le ipotesi possibili circa le sorti del dibattimento in caso di sua mancata comparizione in udienza sono le seguenti. La sospensione o il rinvio del dibattimento, quando "è provato che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento" (art. 497, primo comma, cod. proc. pen.); la celebrazione del giudizio, nonostante la assenza dell'imputato per legittimo impedimento, quando questi "chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza, e il giudice non ritiene necessaria la sua comparizione personale (art. 497, comma secondo cod. proc. pen.); la celebrazione ugualmente del giudizio "come se (l'imputato) fosse presente", quando "egli rifiuta (senza giustificato motivo) di assistervi" (art. 427, secondo comma cod. proc. pen.); non è, quindi, consentita la dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto. (V mass n 141035; (V mass n 146693; (V mass n 147339; (Conf mass n 139645; (Conf mass n 141605; (contra mass n 140041; (contra mass n 141646; (contra mass n 155769).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)