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Sez. 1, Sentenza n. 6473 del 02/07/1998 (Rv. 516902 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - QUANTITATIVI | Fidejussione senza predeterminazione di durata - Prestazione a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente - Recesso del fidejussore - Efficacia - Momento - Intervenuto recesso - Rilevanza in relazione al saldo finale del conto - Rimessa attiva sul conto dopo il recesso - Conteggio a favore del garante - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516902-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - QUANTITATIVI

In tema di fidejussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, senza predeterminazione di durata, il recesso del fidejussore è operante dal momento in cui viene a conoscenza della banca e produce l'effetto di limitare la garanzia al saldo passivo esistente a tale data, non essendo al garante opponibile l'ulteriore prosecuzione del rapporto di apertura di credito. Tuttavia, poiché l'obbligazione del fidejussore ha lo stesso contenuto dell'obbligazione garantita (non potendo eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale art. 1941, primo comma, cod. civ.) e diventa attuale quando questa, con l'estinzione del rapporto di credito viene definitivamente determinata ed è esigibile, l'intervenuto recesso assume rilievo in relazione al saldo finale del conto, contenendo nei limiti suddetti l'ambito della garanzia, senza che valendo il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente, che in quello tra banca e garante le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fidejussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio possano essere conteggiate a favore del garante in riduzione del saldo esistente alla data del recesso medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1844, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)