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Sez. 1, Sentenza n. 9848 del 15/06/2012 (Rv. 623215 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - QUANTITATIVI | Apertura di credito in conto corrente - Prestazione di garanzia per i debiti di un terzo - Recesso del fideiussore - Efficacia - Momento - Rilevanza in relazione al saldo del conto - Successiva diminuzione del saldo del conto dopo il recesso - Conteggio a favore del garante - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623215-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - QUANTITATIVI

Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che, peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1844, Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)