Sez. 2, Sentenza n. 1729 del 24/03/1981 (Rv. 412414 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - FORMULAZIONE IN TERMINI GENERICI E FORMULAZIONE IN MODO EQUIVOCO ED INCERTO - EFFETTI RISPETTIVI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - FORMULAZIONE IN TERMINI GENERICI E FORMULAZIONE IN MODO EQUIVOCO ED INCERTO - EFFETTI RISPETTIVI.*
In materia di riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive, di cui all'art 340 cod proc civ, occorre distinguere tra riserva formulata in termini generici e riserva espressa in modo equivoco e incerto. Ed invero, mentre la prima preclude, in ogni caso, la proposizione dell'appello immediato dato che - in relazione al fine attribuitole dalla legge - la riserva di gravame deve essere necessariamente interpretata quale manifestazione dell'intento di differire l'impugnazione, la seconda, invece, in quanto diretta soltanto ad escludere la acquiescenza alla sentenza (al pari di quella che, richiamando entrambi i modi di impugnazione, contempli situazioni incompatibili), non importa l'anzidetta preclusione perche non implica alcun effettivo Esercizio del potere di scelta in ordine al tempo dell'impugnazione. (Conf 569/79, mass n 396696; (Conf 2396/77, mass n 386103; (Conf 1401/75, mass n 374953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)