Sez. L, Sentenza n. 3171 del 17/04/1990 (Rv. 466678 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PER IL PERIODO DAL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO ALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - OGGETTO - DANNO ECCEDENTE LA MISURA FORFETTARIA DI CINQUE MENSILITÀ - RETRIBUZIONE NON PERCEPITE - LIQUIDAZIONE IN NUMERO SUPERIORE A CINQUE MENSILITÀ - ASSORBIMENTO DI QUESTE ULTIME - NECESSITÀ - CUMULO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PER IL PERIODO DAL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO ALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - OGGETTO - DANNO ECCEDENTE LA MISURA FORFETTARIA DI CINQUE MENSILITÀ - RETRIBUZIONE NON PERCEPITE - LIQUIDAZIONE IN NUMERO SUPERIORE A CINQUE MENSILITÀ - ASSORBIMENTO DI QUESTE ULTIME - NECESSITÀ - CUMULO - ESCLUSIONE.*
Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il risarcimento del danno spettante al lavoratore per il periodo intercorrente tra il licenziamento stesso e la sentenza di annullamento si identifica - quanto al danno eccedente la misura forfettaria minima delle cinque mensilità dovute ex lege - nelle retribuzioni non percepite (salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore), talché la liquidazione di queste in numero superiore alla suddetta misura minima, per essersi quel periodo protratto oltre i cinque mesi, deve avvenire con assorbimento di tale misura e non già cumulativamente ad essa. (V 585/87, mass n 450309; (V 3114/86, mass n 446122; (V 2761/85, mass n 440538).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)