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Sez. L, Sentenza n. 3114 del 10/05/1986 (Rv. 446122 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PERIODO TRA IL LICENZIAMENTO E LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - DETERMINAZIONE PER IL DANNO ECCEDENTE LE CINQUE MENSILITÀ DOVUTE "EX LEGE" - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446122-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PERIODO TRA IL LICENZIAMENTO E LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - DETERMINAZIONE PER IL DANNO ECCEDENTE LE CINQUE MENSILITÀ DOVUTE "EX LEGE" - CRITERI.*

Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il risarcimento del danno spettante al lavoratore per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento S'identifica - quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex lege - nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore o che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum o il ricorrere di un fatto colposo del creditore. (Conf 2762/85, mass n 440539, seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)