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Sez. 1, Ordinanza n. 6666 del 20/03/2026 (Rv. 677887-03)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Apertura della liquidazione giudiziale - Società in liquidazione - Valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza – Contenuto.
Stato
decisa il 2026-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677887-03

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE

Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza dev'essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori e la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.

Cod. Civ. art. 2484, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., CCII [ rnc : art = 0002 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST., CCII [ rnc : art = 0040 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII]

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)