Sez. 1 - , Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020 (Rv. 659885 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Società in stato di liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Criteri - Valutazione dell'attivo - Difficoltà nella liquidazione - Rilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE
In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)