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Sez. U, Sentenza n. 12166 del 10/12/1993 (Rv. 484658 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni | Concessioni di pubbliche funzioni - Concessioni di costruzione - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484658-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni

Ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - con conseguente preclusione (anche nel caso in cui siano in contestazione situazioni giuridiche aventi la consistenza del diritto soggettivo) della giurisdizione arbitrale e nullità della clausola arbitrale eventualmente stipulata in violazione di tale riserva - le controversie relative alle concessioni di pubbliche funzioni, quali si riscontrano non solo nelle concessioni di costruzione ed esercizio di opera pubblica, ma anche in quelle di sola costruzione, nel caso in cui lo strumento concessorio attui una traslazione di pubblici poteri, sempre che oggetto del contendere non sia solo il "quantum" del corrispettivo (nel qual caso sussiste la giurisdizione ordinaria, ai sensi del secondo comma del citato art. 5 della legge n. 1034 del 1971), senza che rilevi il modello contrattuale prescelto e senza che possa contrariamente argomentarsi dalla disposizione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, di attuazione della Direttiva 89/440 CEE (che assimila la concessione di sola costruzione all'appalto di opera pubblica per i soli fini di adeguamento delle procedure di aggiudicazione, restando per il resto i due strumenti ontologicamente distinti) o dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (che concerne specificamente il solo appalto e non la diversa figura della concessione di sola costruzione).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)