Sez. U, Sentenza n. 287 del 25/05/1999 (Rv. 526607 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione di lavori pubblici (concessione cosiddetta "di sola costruzione") - Controversie tra concessionario e P.A. - Competenza giurisdizionale - Determinazione - Criteri - Art. 31 bis della legge 109/94 - Applicabilità - Disposto di cui all'art. 5 nuovo testo cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 - il cui quarto comma dispone che, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici "sono equiparate agli appalti"-, anche le controversie relative alle concessioni cosiddette "di sola costruzione" di opere pubbliche (concessioni per le quali si richiede, cioè, che il concessionario si obblighi ad eseguire, oltre all'opera convenuta, anche una serie di ulteriori attività - progettazione, direzione dei lavori, sorveglianza, espletamento di procedure espropriative - il cui esercizio postula il trasferimento delle necessarie funzioni pubbliche da parte dell'autorità concedente) risultano assoggettate agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale in tema di appalti di opere pubbliche, con conseguente devoluzione delle controversie stesse alla cognizione del giudice ordinario, ricorrendone i presupposti (disputandosi, cioè, in materia di diritti soggettivi), anche nel caso di giudizi che, alla data di entrata in vigore della citata legge 109/94, pendevano innanzi al giudice amministrativo. Non può, difatti, legittimamente invocarsi, in contrario, il disposto dell'art. 5, nuovo testo, cod.proc.civ. (a mente del quale la giurisdizione si determina in base alla legge vigente al momento della domanda, e non hanno rilievo i successivi mutamenti legislativi), poiché la norma di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 ha evidente natura derogatoria rispetto alla "lex generalis" costituita dal citato art. 5 del codice di rito in tema di determinazione della competenza giurisdizionale, e si applica, pertanto, anche ai giudizi già in precedenza pendenti. (Nella specie, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 109/94, si era instaurato, tra il privato e la P.A., un rapporto di concessione di sola costruzione, e la relativa controversia era stata, da principio, correttamente devoluta alla cognizione del G.A., giusta disposto dell'art. 5 legge 1034/71 nella sua legittima interpretazione estensiva. Nonostante l'entrata in vigore della legge 109/94, il Consiglio di Stato, ritenendone inapplicabile il citato art. 31 bis, aveva ribadito la competenza del giudice amministrativo, fondando il suo convincimento sul disposto dell'art. 5 cod.proc.civ., mentre la S.C., nel cassare senza rinvio tale pronuncia, ha enunciato il diverso principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 206 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)