diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 2913 del 31/01/2024 (Rv. 670034-01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE | Medici specializzandi - Trattamento economico - Rivalutazione annuale e rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670034-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il credito concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio spettante ex art. 6 del d. lgs. n. 257 del 1991, ratione temporis applicabile, è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale, considerato che tale credito, in assenza dei provvedimenti della P.A. che ne stabiliscano l'importo, non è né liquido né esigibile, che la mancata quantificazione, messa a disposizione e corresponsione delle relative somme costituisce inadempimento indiretto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, e che l'importo pagato non è assimilabile alla retribuzione dei pubblici impiegati, non rappresentando un corrispettivo dell'attività svolta.

Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 46, Direttive del Consiglio CEE 13/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)