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Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018 (Rv. 647457 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Scuole di specializzazione universitarie - Medici specializzandi - Trattamento economico - Anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005 - Adeguamento triennale ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991 - Blocco temporaneo - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647457-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE

L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 36 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6 com. 1, Legge 02/12/1995 num. 549 art. 1 com. 33 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 com. 6 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 22 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)