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Sez. L, Sentenza n. 2604 del 30/03/1990 (Rv. 466293 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - IRREPERIBILITÀ DEL LAVORATORE ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI "VOLONTARIO" DI ASSOCIAZIONE PRIVATA DI PUBBLICA ASSISTENZA - GIUSTIFICATO MOTIVO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466293-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - IRREPERIBILITÀ DEL LAVORATORE ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI "VOLONTARIO" DI ASSOCIAZIONE PRIVATA DI PUBBLICA ASSISTENZA - GIUSTIFICATO MOTIVO - CONFIGURABILITÀ.*

La prestazione di servizio, in qualità di "volontario" di associazione privata di pubblica assistenza, risponde all'esigenza di soddisfare un interesse meritevole di tutela costituendo adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, in funzione del libero Esercizio dell'assistenza privata, e pertanto integra il giustificato motivo di irreperibilità del lavoratore presso la propria abitazione, in occasione della visita medica di controllo eseguita durante le fasce orarie, ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma del d.l. n. 463 del 1983, come convertito nella legge n. 638 del 1983, ove non possa essere realizzata in tempi diversi da quelli coincidenti con le dette "fasce orarie". (V 4158/88, mass n. 459236; (V 78/88).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)