Sez. L, Sentenza n. 4158 del 17/06/1988 (Rv. 459236 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - SANZIONE DELLA PERDITA EX ART. 5, COMMA QUATTORDICESIMO, DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - SANZIONE DELLA PERDITA EX ART. 5, COMMA QUATTORDICESIMO, DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
La sanzione della perdita dell'indennità di malattia comminata dall'art. 5, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, non è applicabile prima che sia intervenuto l'adempimento delle formalità previste dallo stesso articolo (dal decimo al quattordicesimo comma) per la Costituzione di un meccanismo amministrativo idoneo ad offrire al lavoratore ammalato un minimo di garanzia in ordine non solo al tempo (cosiddette fasce orarie), alle modalità ed al luogo della sua reperibilità per il controllo del suo stato di salute ma anche circa la legittimità dei poteri dei soggetti chiamati ad eseguire detto controllo. (V 78/88, Corte cost.; (V 2000/88, mass n 457872; (V 9205/87, mass n 456418; (V 9204/87, mass n 456417; (V 7416/87, mass n 455419).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)