Sez. 1, Sentenza n. 1210 del 04/02/2000 (Rv. 533432 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Occupazione legittima - Indennità - Determinazione - Criteri - Criterio degli interessi legali calcolati sulla somma determinata a titolo di indennità di espropriazione ex art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992 - Legittimità - Sulla base del valore venale del bene - Ammissibilità - Esclusione - Difetto di provvedimento espropriativo - Cosiddetta accessione invertita - Diritto del proprietario al risarcimento del danno - Indennità di occupazione temporanea - Riferimento al parametro virtuale della indennità che sarebbe stata dovuta per l'espropriazione - Configurabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La materia relativa all'indennità per la occupazione di suoli a vocazione edificatoria, preordinata alla successiva espropriazione, deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale di cui all'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865, (il cui disposto trova generale applicazione in assenza di eventuali disposizioni che stabiliscano diversi criteri), la quale è da interpretarsi nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore, tanto per la determinazione dell'indennità per l'occupazione quanto per quella dell'indennità relativa alla successiva espropriazione; ciò in quanto il procedimento per l'occupazione preliminare non si prospetta come autonomo e meramente collegato a quello espropriativo, ma rappresenta una mera fase subprocedimentale di quest'ultimo, ed attese, inoltre, l'omogeneità morfologica e funzionale delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due fenomeni, e la conseguente perdita di autonomia, sotto un tale profilo, della indennità di occupazione rispetto a quella di espropriazione. Da ciò consegue che l'indennità di occupazione, ove determinabile, appunto, ai sensi del citato art. 72 quarto comma della legge n. 2359 del 1865, deve essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente identificabile nel saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore del bene; ciò anche nel caso in cui la determinazione (o la rideterminazione giudiziale) dell'indennità di espropriazione sia soggetta ai criteri riduttivi di cui all'art. 5 bis introdotto nel D.L. 11 del 1992, n. 333 con la legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359. Da ciò consegue altresì che, anche nell'ipotesi in cui l'ablazione della proprietà finisca per derivare poi - in difetto di un valido ed efficace provvedimento finale espropriativo - da un fenomeno di occupazione appropriativa (e quindi per il proprietario finisca per rendersi configurabile non già il diritto all'indennità di espropriazione, bensì quello al risarcimento del danno), l'indennità di occupazione debba essere pur sempre determinata con riferimento al parametro virtuale rappresentato dall'indennità che sarebbe stata dovuta per l'espropriazione, ove il procedimento ablatorio espropriativo fosse sfociato nella sua naturale e prevista, fisiologica conclusione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)