Sez. U, Sentenza n. 493 del 20/01/1998 (Rv. 512032 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Occupazione legittima - Indennità - Determinazione - Criteri - Criterio degli interessi legali calcolati sulla somma determinata a titolo di indennità di espropriazione - Legittimità - Ius superveniens ex art. 5 bis della legge 359 del 1992 - Conseguente rideterminazione della indennità di espropriazione - Computo dell'indennità di occupazione legittima - Sulla base dell'indennità di espropriazione così rideterminata - Legittimità - Sulla base del valore venale del bene - Ammissibilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La materia relativa alla indennità per le occupazione di suoli a vocazione edificatoria preordinate alla successiva espropriazione deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale della norma di cui all'art. 72, quarto comma, legge 2359 del 1865, da interpretarsi nel senso che, all'immobile, va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione (essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo), attesa la omogeneità morfologica e funzionale - compensazione di un medesimo pregiudizio - delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori, e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa. Detta indennità di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72 quarto comma della legge 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve, pertanto, essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore venale del bene, anche nella ipotesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge 359 del 1992, non rilevando, all'uopo, la natura eccezionale o meno di tale normativa.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)