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Sez. 5, Sentenza n. 10096 del 14/06/2000 Ud. (dep. 25/09/2000) Rv. 217526 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Legge 16.12.1999 n. 479 - Norma processuale - Sua applicabilità in sede di giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217526-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI

La normativa introdotta dalla legge 16.12.1999 n. 479, in tema di rito abbreviato, ha carattere processuale e va interpretata secondo il principio "tempus regit actum", con la conseguenza che le nuove disposizioni vanno applicate ai rapporti processuali non esauriti, vale a dire a quelli per i quali è ancora possibile il compimento della istruzione dibattimentale; è dunque infondata, anche per gli imputati che non poterono precedentemente avanzarla, la richiesta di rito abbreviato proposta innanzi alla Corte di cass. dopo l'entrata in vigore della predetta legge (che consente l'accesso al rito alternativo, senza subordinarlo al consenso del P.M.), né è fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta normativa sopravvenuta, per contrasto con gli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di richiedere ed ottenere il giudizio abbreviato in sede di legittimità per quei ricorrenti condannati con rito ordinario prima della entrata in vigore della predetta legge di modifica. (Vedasi Corte cost. sentenza n. 277 del 1990).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)