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Sez. 2, Sentenza n. 45623 del 25/09/2003 Ud. (dep. 25/11/2003) Rv. 227155 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Art. 223 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 - Preclusione dell'accesso al rito abbreviato dopo l'inizio dell'istruzione dibattimentale - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227155-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), nella parte in cui non consente all'imputato l'accesso al giudizio abbreviato dopo l'inizio dell'istruzione dibattimentale, in quanto non è privo di ragionevolezza l'uso della discrezionalità legislativa in funzione del fine perseguito di deflazione dei processi e non sussiste disparità di trattamento, a fronte di situazioni oggettivamente diverse, rispetto all'imputato che vi è ammesso prima dell'inizio del dibattimento. V. Corte cost. 31 maggio 1990 n. 277.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 223 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)