Sez. L, Sentenza n. 4217 del 24/06/1986 (Rv. 446993 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO - DEDUZIONE NEL RICORSO DEL LAVORATORE DELLA NON RISPONDENZA ALLA REALTÀ DELLA CIRCOSTANZE DI FATTO LEGITTIMANTI L'APPOSIZIONE DEL TERMINE - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO - DEDUZIONE NEL RICORSO DEL LAVORATORE DELLA NON RISPONDENZA ALLA REALTÀ DELLA CIRCOSTANZE DI FATTO LEGITTIMANTI L'APPOSIZIONE DEL TERMINE - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
In tema di rapporto di lavoro a termine, il lavoratore che contesti la legittimità della limitazione della durata del rapporto, può limitarsi, nel ricorso introduttivo del giudizio, a sostenere che non rispondono a realtà le circostanze di fatto allegate nel contratto come presupposti di legittimità dell'apposizione del termine, senza che risulti violato il disposto dell'art. 414 n. 4 cod. proc. civ. che impone all'attore l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda; in tal caso è il datore di lavoro resistente - in base alla generale norma regolatrice dell'Onere probatorio - a dover fornire la prova dei presupposti di fatto che, secondo il disposto dell'art. 1 della legge n. 230 del 1960, consentono di apporre un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato. (V 5746/84, mass n 437416; (V 1646/83, mass n 426486).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2968, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)