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Sez. L, Sentenza n. 5746 del 13/11/1984 (Rv. 437416 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE INTESE AD ELUDERE LA LEGGE N. 230 DEL 1962 - PRESUPPOSTI - INTENTO FRAUDOLENTE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE - CONDIZIONI GIUSTIFICATIVE DELL'APPOSIZIONE E DELLA PROROGA DEL TERMINE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1984-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437416-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE INTESE AD ELUDERE LA LEGGE N. 230 DEL 1962 - PRESUPPOSTI - INTENTO FRAUDOLENTE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE - CONDIZIONI GIUSTIFICATIVE DELL'APPOSIZIONE E DELLA PROROGA DEL TERMINE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA DEL DATORE DI LAVORO.*

L'ipotesi di assunzioni successive a termine intese ad eludere, pur rispettando i prescritti intervalli minimi, le Disposizioni della legge n. 230 del 1962, contemplata e sanzionata dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, presuppone una pluralità di assunzioni il cui termine sia stato validamente apposto o prorogato, in quanto, se il contratto a a termine sia stato ab initio stipulato fuori delle eccezioni stabilite nel secondo comma del precedente art. 1, la nullità dell'apposizione del termine deriva direttamente dalla violazione di quest'ultima norma di legge e la "conversione" in contratto a tempo indeterminato, che ne è l'immediata conseguenza, assorbe e rende superflua ogni ulteriore indagine in merito alla validità di ciascuno dei successivi contratti e circa l'esistenza di un intento fraudolento in riferimento alla reiterazione dei medesimi. A tale riguardo, mentre la prova dell'intento fraudolento dev'essere data dal lavoratore, quella dell'esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione e la proroga del termine è invece a carico del datore di lavoro. (V 1646/83, mass n 426486; (V 2612/82, mass n 423889; (V 1600/82, mass n 419420; (V 1592/82, mass n 419404).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)