Sez. 2, Sentenza n. 4440 del 30/12/2025 Cc. (dep. 03/02/2026) Rv. 289485-01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Accoglimento della richiesta e contestuale ordine di imputazione coatta per un diverso reato nei confronti del soggetto indagato - Abnormità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
E' affetta da abnormità l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ordina al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per un reato diverso da quello per cui aveva richiesto l'archiviazione, posto che la mancata previa iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. della diversa notizia di reato relativa al medesimo fatto lede le prerogative della parte pubblica e comprime il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio dell'indagato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per il delitto di cui all'art. 643 cod. pen. e ordinato, con riferimento a una frazione della condotta, l'imputazione coatta, nei confronti del medesimo indagato, per il diverso delitto, non iscritto, di cui all'art. 646 cod. pen.).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Cod. Pen. art. 643, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)