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Sez. 1, Sentenza n. 542 del 25/01/1996 (Rv. 495564 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI - PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO | Tributi soppressi iscritti a ruolo posteriormente al 1 gennaio 1974 - Maggiorazione ex art. 184 bis d.P.R. n. 645 del 1958 - Applicabilità fino al 31 dicembre 1973 - Periodo successivo - Interessi ex art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495564-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI - PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO

La tardiva iscrizione a ruolo di imposte dirette (nella specie imposta di RM e complementare) comporta, in relazione al ritardo verificatosi fino al 31 dicembre 1973, l'applicabilità dell'art. 184 bis del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, con la conseguenza che, per tale periodo, sono dovute, ricorrendone le condizioni di legge (ivi inclusa quella dell'infedeltà della dichiarazione), le maggiorazioni d'imposta di cui alla suddetta norma, mentre per il ritardo ricadente nel periodo successivo (ossia a partire dal primo gennaio 1974), sono dovuti gli interessi, secondo il regime disciplinato dall'art. 20 del sopravvenuto d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)