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Sez. 1, Sentenza n. 4170 del 29/04/1994 (Rv. 486423 - 01)

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Interessi - Per ritardata iscrizione a ruolo | Tributi diretti soppressi iscritti a ruolo posteriormente al primo gennaio 1974 - Maggiorazione ex art. 184 bis del d.P.R. n. 645 del 1958 - Applicabilità fino al 31 dicembre 1973 - Periodo successivo - Interessi ex art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486423-01

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Interessi - Per ritardata iscrizione a ruolo

Con riguardo a tributi diretti soppressi (nella specie imposta di ricchezza mobile ed imposta complementare) iscritti a ruolo posteriormente al primo gennaio 1974, il contribuente resta soggetto alla maggiorazione, contemplata dall'art. 184 bis del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 per ritardata iscrizione a ruolo (sempre che sussista il requisito dell'omessa o infedele dichiarazione), fino al 31 dicembre 1973, mentre, per il periodo successivo al primo gennaio 1974, che segna l'abrogazione del citato art. 184 bis con l'entrata in vigore della nuova disciplina della riscossione delle imposte sul reddito di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è obbligato a corrispondere gli interessi contemplati dall'art. 20 del predetto d.P.R. n. 602 del 1973 (a prescindere dal suddetto requisito della dichiarazione omessa od infedele), senza che in contrario possa rilevare il disposto degli artt. 104 e 100 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativi rispettivamente all'abrogazione dei tributi in precedenza regolati dal T.U. n. 645 del 1958 ed alla transitoria iscrizione a ruolo dei predetti tributi, atteso che tali norme si riferiscono all'obbligazione tributaria principale e non incidono sul regolamento delle obbligazioni accessorie rappresentate dagli interessi.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)