Sez. 2, Ordinanza n. 45527 del 21/10/2005 Cc. (dep. 15/12/2005) Rv. 233142 - 01
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE) | Sentenza di proscioglimento - Non punibilità per qualsiasi causa - Riferimento anche all'incapacità di intendere e di volere - Sussistenza - Declaratoria - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE)
A seguito della modifica dell'art. 425 cod. proc. pen., introdotta con l'art. 23 della L. n. 479 del 1999, deve ritenersi ricompresa nella disposizione normativa secondo cui il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti di qualsiasi "persona non punibile per qualsiasi causa" anche l'ipotesi di difetto di imputabilità per incapacità di intendere e di volere, a condizione che non debba essere applicata una misura di sicurezza personale, in considerazione dell'assenza di pericolosità sociale dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 com. 4, Cod. Pen. art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)