Sez. 5, Sentenza n. 47455 del 17/11/2004 Ud. (dep. 07/12/2004) Rv. 230418 - 01
IMPUTATO (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ - sospensione del procedimento - IN GENERE | Incapacità dell'imputato a partecipare al processo - Sospensione - Necessità - Ragioni.
IMPUTATO (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ - sospensione del procedimento - IN GENERE
L'incapacità dell'imputato di partecipare al processo (art. 70 cod. proc. pen.) é diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità (art. 88 cod. proc. pen.), costituendo stati soggettivi che, pur accomunati dall'infermità mentale, operano su piani del tutto diversi e autonomi. Una volta accertata l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, il giudice deve disporre, ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen., la sospensione del processo (sempre che l'imputato non debba essere prosciolto o non debba essere pronunziata sentenza di non doversi procedere). (La Corte ha al riguardo osservato che la disciplina processuale dell'improcedibilità dell'azione penale rientra, infatti, nella sfera della discrezionalità legislativa, atteso che le eccezioni al principio generale di procedibilità non possono che essere riservate alla valutazione politica del legislatore, Corte Cost. ord. n. 33 del 2003).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)