Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 14/10/1976 (Rv. 382204 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - DOMANDA DI ELIMINAZIONE DI UN'INTERCAPEDINE ILLEGALE - SPECIFICAZIONE DELL'ELIMINAZIONE PER L'INTERA ALTEZZA DELL'EDIFICIO DEL CONVENUTO - ONERE DELL'ATTORE - INSUSSISTENZA - SOPRAELEVAZIONE PIU ALTA DELL'EDIFICIO VICINO - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - DOMANDA DI ELIMINAZIONE DI UN'INTERCAPEDINE ILLEGALE - SPECIFICAZIONE DELL'ELIMINAZIONE PER L'INTERA ALTEZZA DELL'EDIFICIO DEL CONVENUTO - ONERE DELL'ATTORE - INSUSSISTENZA - SOPRAELEVAZIONE PIU ALTA DELL'EDIFICIO VICINO - IRRILEVANZA.*
L'attore, il quale chieda l'eliminazione di un'intercapedine illegale, non ha l'Onere di specificare che tale eliminazione deve avvenire per l'intera altezza dell'edificio del convenuto, nel quale l'intercapedine e stata realizzata, in quanto il frontista che sopraeleva per primo la propria costruzione deve osservare nella propria sopraelevazione la distanza legale, a nulla rilevando che la sopraelevazione risulti piu alta dell'edificio vicino. (V 2286/75, mass n 376110).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)