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Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 14/10/1976 (Rv. 382204 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - DOMANDA DI ELIMINAZIONE DI UN'INTERCAPEDINE ILLEGALE - SPECIFICAZIONE DELL'ELIMINAZIONE PER L'INTERA ALTEZZA DELL'EDIFICIO DEL CONVENUTO - ONERE DELL'ATTORE - INSUSSISTENZA - SOPRAELEVAZIONE PIU ALTA DELL'EDIFICIO VICINO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382204-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - DOMANDA DI ELIMINAZIONE DI UN'INTERCAPEDINE ILLEGALE - SPECIFICAZIONE DELL'ELIMINAZIONE PER L'INTERA ALTEZZA DELL'EDIFICIO DEL CONVENUTO - ONERE DELL'ATTORE - INSUSSISTENZA - SOPRAELEVAZIONE PIU ALTA DELL'EDIFICIO VICINO - IRRILEVANZA.*

L'attore, il quale chieda l'eliminazione di un'intercapedine illegale, non ha l'Onere di specificare che tale eliminazione deve avvenire per l'intera altezza dell'edificio del convenuto, nel quale l'intercapedine e stata realizzata, in quanto il frontista che sopraeleva per primo la propria costruzione deve osservare nella propria sopraelevazione la distanza legale, a nulla rilevando che la sopraelevazione risulti piu alta dell'edificio vicino. (V 2286/75, mass n 376110).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)