Sez. 1, Sentenza n. 2936 del 18/10/1971 (Rv. 354184 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE AL PREFETTO - FINALITA - GIUDIZI IN CUI SI CONTROVERTE DELLA CONGRUITA DELLA STIMA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL PREFETTO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE AL PREFETTO - FINALITA - GIUDIZI IN CUI SI CONTROVERTE DELLA CONGRUITA DELLA STIMA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL PREFETTO - ESCLUSIONE.*
La notificazione al prefetto, prescritta dall'art 51 legge sulle espropriazioni, non e diretta ad instaurare un rapporto processuale, ma ha lo scopo di portare a conoscenza del prefetto, ai fini dell'art 55 stessa legge, l'esistenza del giudizio di opposizione alla stima, la cui pendenza impedisce che egli possa autorizzare il pagamento della somma depositata dall'espropriante. Pertanto il prefetto non e, nei giudizi in cui si controverte sulla congruita della stima, parte, la cui presenza condizioni l'integrita del contraddittorio.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)