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Sez. 1, Sentenza n. 4462 del 04/07/1983 (Rv. 429345 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429345-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*

Nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, promosso a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la legittimazione passiva avverso la domanda dell'espropriato spetta esclusivamente all'espropriante, e non anche all'amministrazione interessata all'esecuzione dell'opera pubblica, né al prefetto che ha reso il provvedimento ablativo, nei cui confronti non è nemmeno contemplata una notificazione dell'atto introduttivo a fini di mera conoscenza dell'opposizione stessa, come invece previsto dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 con riguardo all'opposizione instaurata a norma della legge medesima. (V 2936/71, mass n 354184).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)