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Sez. 5, Sentenza n. 17162 del 27/08/2004 (Rv. 576302 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | Cooperative Edilizie - Imposte ipotecarie e catastali - Agevolazioni - Ambito applicativo - Assegnazione di alloggi ai soci - Acquisto di terreni edificatori - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576302-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Le agevolazioni sulle imposte ipotecarie e catastali a favore delle cooperative edilizie sono previste dall'art. 149 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, esclusivamente in relazione ai contratti di assegnazione degli alloggi ai soci, mentre un siffatto beneficio non può essere riconosciuto per gli atti di acquisto di terreni edificatori né in forza della norma in esame, che in quanto norma eccezionale non è suscettibile di interpretazione analogico - estensiva, né in base ad alcuna altra disposizione, atteso che l'agevolazione prevista per le cooperative edilizie dall'art. 66 del D.L. 30 agosto 1933, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, è limitata all'imposta di registro.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 149, Decreto Legge 30/08/1933 num. 331 art. 66, Legge 29/10/1933 num. 427

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)