Sez. L, Sentenza n. 2719 del 24/04/1980 (Rv. 406483 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'INPS CONTENENTE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO ALLA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE, SALVA COMUNICAZIONE DEL QUANTUM - AZIONE IMMEDIATA DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA PER LA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM E LA CONDANNA DELL'ISTITUTO AL PAGAMENTO - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'INPS CONTENENTE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO ALLA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE, SALVA COMUNICAZIONE DEL QUANTUM - AZIONE IMMEDIATA DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA PER LA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM E LA CONDANNA DELL'ISTITUTO AL PAGAMENTO - AMMISSIBILITA.*
In presenza di un provvedimento amministrativo dell'INPS, che riconosca il diritto dell'assicurato alla riliquidazione della pensione, con riserva di comunicare il quantum, il lavoratore puo immediatamente adire l'autorita giudiziaria per ottenere, previo accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia, la Determinazione del quantum dovuto dall'INPS, nonche la condanna di quest'ultimo al pagamento, non presupponendo tale domanda giudiziale alcuna impugnativa in via amministrativa di un provvedimento negativo del diritto dell'assicurato. (V 1261/75, mass n 374736).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Cod. Proc. Civ. art. 447, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)