Sez. U, Sentenza n. 6479 del 29/11/1988 (Rv. 460799 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA PENSIONE - NATURA - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DELL'ASSICURATO OVVERO DI REVOCA DELLA PENSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - OGGETTO - COMPITO DEL GIUDICE ADITO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO AUTONOMO DELLA FONDATEZZA O MENO DELLA PRETESA NEI CONFRONTI DELL'ENTE ASSICURATORE - OBBLIGATORIETÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA PENSIONE - NATURA - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DELL'ASSICURATO OVVERO DI REVOCA DELLA PENSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - OGGETTO - COMPITO DEL GIUDICE ADITO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO AUTONOMO DELLA FONDATEZZA O MENO DELLA PRETESA NEI CONFRONTI DELL'ENTE ASSICURATORE - OBBLIGATORIETÀ.*
Il provvedimento di concessione della pensione d'Invalidità emesso dall'i.N.P.S. non è un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione, riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti o situazioni che acquistano Rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Pertanto, sia nella ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui lo stesso istituto, dopo averla concessa, abbia annullato o revocato il relativo provvedimento, l'Azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi aspetti, della pretesa dell'assicurato. (V 6141/87, mass n 454464; (V 2386/85, mass n 440242; (V 2719/80, mass n 406483; (V 3696/79, mass n 400111).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)