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Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 05/05/1969 (Rv. 340334 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - ANALISI DI TUTTE LE RISULTANZE ISTRUTTORIE - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340334-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - ANALISI DI TUTTE LE RISULTANZE ISTRUTTORIE - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - SUFFICIENZA.*

Il giudice di merito, per adempiere all'Obbligo della motivazione, non e tenuto ad un'analisi minuta di tutti gli elementi probatori addotti dalle parti, essendo sufficiente che egli dia adeguata ragione del proprio convincimento in base ad una valutazione complessiva di essi e la ratio decidendi sia rivelata con procedimento esente da vizi logici e giuridici. (V. 2963-68, massima n. 335766 2956-68, massima n. 335741 696-68, massima n. 331904 25-68, massima n. 330820).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)