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Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 08/11/1969 (Rv. 343884 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1969-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343884-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*

Il dovere della motivazione e soddisfatto quando il giudice di merito dia conto del proprio convincimento, indicandone le fonti e cosi dimostrando di avere operato quella valutazione complessiva delle risultanze concludenti e rilevanti, che e suo compito proprio ed esclusivo. (V 1777-69 massima n 340841 1506-69 massima n 340334).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)