Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 08/11/1969 (Rv. 343884 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
Il dovere della motivazione e soddisfatto quando il giudice di merito dia conto del proprio convincimento, indicandone le fonti e cosi dimostrando di avere operato quella valutazione complessiva delle risultanze concludenti e rilevanti, che e suo compito proprio ed esclusivo. (V 1777-69 massima n 340841 1506-69 massima n 340334).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)