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Sez. L, Sentenza n. 9916 del 06/10/1993 (Rv. 483883 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento | Di ratei di pensione di invalidità non dovuti per superamento del limite reddituale - Ripetizione - Divieto ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1993-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483883-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento

Il divieto, posto dall'art. 52 legge n. 88 del 1989, di ripetizione delle somme relative a prestazioni pensionistiche indebitamente erogate, presuppone che il pagamento dell'indebito sia dovuto ad un provvedimento dell'istituto previdenziale viziato da errore; detta norma non trova pertanto applicazione per l'ipotesi di indebita percezione di ratei di pensione di invalidità espressamente contemplata dall'art. 10 R.D. 14 aprile 1939 n. 636 - come modificato dall'art. 8 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge n. 638 del 1983 - che si verifica quando successivamente alla presentazione da parte del pensionato della dichiarazione di cui al quarto comma dello stesso art. 10 (necessariamente attinente ai redditi del periodo precedente) venga superato il limite reddituale previsto dalla medesima norma, con conseguente inesigibilità della pensione per tutto l'anno di riferimento del maggior reddito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)