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Sez. L, Sentenza n. 8954 del 29/10/1994 (Rv. 488331 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito in relazione alla situazione reddituale - Riconducibilità di questa ultima alla coesistenza di due prestazioni erogate entrambe dall'I.N.P.S. - Divieto di ripetizione ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Operatività.
Stato
decisa il 1994-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488331-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

Con riferimento all'ipotesi, che trova la sua disciplina nell'art. 52, secondo comma, della 9 marzo 1989 n. 88, di riscossione di rate di pensione risultate poi non dovute in relazione alla situazione reddituale del pensionato, non può farsi luogo al recupero delle relative somme ove la sussistenza dell'indebito sia riconducibile alla coesistenza di redditi derivanti da due prestazioni erogate entrambe dall'I.N.P.S., atteso che, al tempo delle erogazioni, la situazione reale era perfettamente determinata e conoscibile dall'istituto indipendentemente dalla dichiarazione reddituale dell'interessato.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)