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Sez. L, Sentenza n. 28295 del 31/12/2009 (Rv. 611960 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Responsabilità solidale fra i responsabili dell'infortunio - Conseguenze - Esercizio da parte dei coobbligati dei diritti nascenti dal contratto assicurativo per la responsabilità civile stipulato dal datore di lavoro - Interruzione della prescrizione annuale per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611960-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In tema di responsabilità solidale del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei colleghi di lavoro per l' infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, alla stregua dell'art. 1308, secondo comma, cod. civ., il lavoratore chiamato a rispondere in solido con il datore di lavoro per una richiesta di indennizzo da parte dell'INAIL, assume la veste di coobbligato ed ha titolo per esercitare i diritti nascenti dal contratto assicurativo per la responsabilità civile stipulato dal datore di lavoro (a copertura dell'anzidetto obbligo nei confronti dell'istituto previdenziale) (art. 1891 cod. civ.) e, in particolare, per inoltrare alla compagnia assicuratrice la comunicazione del danneggiato recante la richiesta di indennizzo avanzata dall'INAIL, così supplendo all'inerzia del datore di lavoro ed interrompendo la prescrizione annuale per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1308, Cod. Civ. art. 1891, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)