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Sez. L, Sentenza n. 8135 del 28/03/2008 (Rv. 602520 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore - Infortunio derivante da fatto costituente reato - Accertamento "incidenter tantum" della responsabilità solidale - Efficacia interruttiva della prescrizione della richiesta rivolta ad uno dei debitori - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602520-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti della società datrice di lavoro del dipendente infortunato, qualora il giudice civile ha accertato "incidenter tantum" la responsabilità solidale di tutti i responsabili dell'infortunio, la prescrizione dell'azione - decorrente dalla sentenza penale irrevocabile, ex art. 112, del d.P.R. n. 1124 del 1965 - è interrotta anche nei confronti della società dall'atto interruttivo pervenuto ad uno degli obbligati solidali ai sensi dell'art. 1310 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)