Sez. 1, Sentenza n. 9495 del 18/04/2013 (Rv. 626299 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Occupazione preordinata all'espropriazione ai sensi della l. n. 865 del 1971 - Opere destinate all'edilizia residenziale pubblica - Mancata specificazione di durata - Termine - Durata quinquennale - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
In materia di espropriazione, ove l'occupazione sia effettuata, ai sensi della l. 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito di attuazione di opere destinate all'edilizia residenziale pubblica, la mancata specificazione, nel provvedimento autorizzativo, dei termini di durata non comporta l'illegittimità delle procedure espropriative, dovendosi presumere che la durata resti fissata nella misura massima di cinque anni, in applicazione delle disposizioni speciali applicate.
Riferimenti normativi: Legge 23/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)