Sez. 1, Sentenza n. 9484 del 07/09/1999 (Rv. 529709 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Accordo sull'occupazione - Mancata specificazione di durata - Termine - Durata quinquennale.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
Qualora sia stato adottato il modulo procedimentale di cui all'art. 20 legge 22 ottobre 1971, alla stregua del quale l'occupazione può essere protratta, se il provvedimento autorizzativo non specifichi il termine di durata, fino a cinque anni, non operando la scadenza biennale di cui all'art. 73 legge 25 giugno 1865 n. 2359, la protrazione dell'occupazione fino al termine massimo di legge riguarda anche le ipotesi in cui la detenzione del fondo è stata consentita dal proprietario.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 23/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)