Sez. L, Sentenza n. 5252 del 14/11/1978 (Rv. 395017 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VOLONTARIO - PREAVVISO - SOPRAVVENIENZA DI DIVERSA NORMATIVA - APPLICABILITA - EFFETTI - INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VOLONTARIO - PREAVVISO - SOPRAVVENIENZA DI DIVERSA NORMATIVA - APPLICABILITA - EFFETTI - INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO.*
In caso di licenziamento il rapporto di lavoro continua a svolgersi in via normale fino allo spirare del termine di preavviso, con la conseguenza che se durante tale periodo sopravvengano norme modificatrici degli estremi sostanziali del rapporto medesimo, anche per cio che concerne la causa della sua cessazione (nella specie, legge 15 luglio 1966 n 604, sui licenziamenti individuali), le norme stesse sono applicabili in favore del lavoratore, fino a rendere inoperante il licenziamento gia intimato e, quindi, ad impedire la concreta Estinzione del rapporto, ove il recesso del datore di lavoro non appaia piu giustificato in base alla normativa sopravvenuta. (V 2137/71, mass n 352885; (Conf 876/73, mass n 363203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)