Sez. 2, Sentenza n. 876 del 30/03/1973 (Rv. 363203 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TERMINE DI PREAVVISO - SOPRAVVENIENZA DI DIVERSA NORMATIVA - APPLICABILITA - EFFETTI - INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TERMINE DI PREAVVISO - SOPRAVVENIENZA DI DIVERSA NORMATIVA - APPLICABILITA - EFFETTI - INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO.*
In caso di licenziamento, il rapporto di lavoro continua a svolgersi in via normale fino al termine del periodo di preavviso, con la conseguenza che, qualora, durante il detto periodo, intervengano norme intese a modificare gli estremi sostanziali del rapporto medesimo, anche per cio che concerne le cause della sua cessazione, (nella specie, legge 15 luglio 1966 n 604) le norme stesse sono senz'altro applicabili in favore del lavoratore, fino a rendere inoperante il licenziamento gia intimato e a non consentire, quindi, la concreta Estinzione del rapporto, ove il licenziamento non appaia piu giustificato in base alla normativa sopravvenuta. (V 2137/71, mass n 352885; 493/52; 116/51; 2736/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)