Sez. L, Sentenza n. 7492 del 13/12/1986 (Rv. 449527 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - CREDITO RISULTANTE DA SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PROPOSIZIONI INNANZI AL GIUDICE NATURALE DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - CREDITO RISULTANTE DA SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PROPOSIZIONI INNANZI AL GIUDICE NATURALE DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ.*
La norma dell'art. 95, terzo comma, legge fallimentare, secondo la quale, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito al passivo del fallimento, trova applicazione tanto nell'ipotesi in cui sia il curatore a non accettare la sentenza di condanna, quanto nella diversa ipotesi in cui sia il creditore a dolersi del rigetto o dello accoglimento parziale della domanda, con la conseguenza che il giudizio di appello deve essere proposto (o, se già proposto, proseguire), innanzi al giudice naturale dell'impugnazione. (V 3518/83, mass n 428411; (V 2710/75, mass n 376698).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)