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Sez. 1, Sentenza n. 1937 del 09/03/1990 (Rv. 465801 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER LA CONDANNA DEL FALLITO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEL CURATORE - EFFETTI DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465801-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER LA CONDANNA DEL FALLITO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEL CURATORE - EFFETTI DELLA SENTENZA.*

Con riguardo a controversia promossa per ottenere condanna al pagamento di una somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento del danno), la sopravvenienza del fallimento del convenuto, nel corso del procedimento d'appello instaurato su iniziativa dell'attore soccombente in primo grado, con la conseguenziale interruzione del procedimento stesso, non osta, in applicazione dei principi posti dall'art. 95 terzo comma della legge fallimentare, a che l'attore riassume la causa con atto notificato al curatore (atto di riassunzione che può limitarsi a richiamare la citazione introduttiva, senza necessità di riproporne il contenuto), fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento della domanda non è suscettibile di esecuzione diretta contro il fallimento ed ha il valore di pronuncia meramente accertativa del credito, da farsi valere secondo le regole dell'insinuazione al passivo. (V 7492/86, mass n 449527; (V 6883/86, mass n 448987).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)