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Sez. 2, Sentenza n. 9165 del 27/06/1985 Ud. (dep. 14/10/1985) Rv. 170707 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA DI CUI ALL'ART. 648, SECONDO COMMA, COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ ANCHE SE IL DANNO NON SIA DI SPECIALE TENUITÀ - ESCLUSIONE QUALORA IL DANNO SIA DI SPECIALE TENUITÀ MA IL FATTO NON POSSA ESSERE RITENUTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - POSSIBILITÀ DI CONCORSO CON L'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 4 COD. PEN -.*
Stato
decisa il 1985-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170707-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA DI CUI ALL'ART. 648, SECONDO COMMA, COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ ANCHE SE IL DANNO NON SIA DI SPECIALE TENUITÀ - ESCLUSIONE QUALORA IL DANNO SIA DI SPECIALE TENUITÀ MA IL FATTO NON POSSA ESSERE RITENUTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - POSSIBILITÀ DI CONCORSO CON L'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 4 COD. PEN -.*

L'ipotesi attenuata di ricettazione di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. può sussistere, anche quando il danno non sia di speciale tenuità, se ricorrano altri elementi di natura oggettiva o soggettiva, tali da far ritenere la particolare tenuità del fatto; essa deve invece escludersi (potendosi concedere solo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.), nonostante la speciale tenuità del danno, qualora, in base agli elementi di valutazione sopra indicati, considerati nel loro complesso, debba escludersi che il fatto possa essere ritenuto di particolare tenuità - possono invece concorrere entrambe le menzionate attenuanti quando il danno cagionato dal reato sia di speciale tenuità e sia configurabile anche la particolare tenuità del fatto. (Conf mass n 168645; (Conf mass n 167432).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)